allegato B- delibera 17081 del 2003 (pubblicità)

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arte, Comunicazione, Advertising
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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004

Comune di Bologna

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (Decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993)

Approvato con:  Deliberazione del Consiglio O.d.G. 207 del 27.06.1994, P.G. 46001/94 Modificato con;  Deliberazione del Consiglio O.d.G. 356 del 20.12.2001, P.G. 197597/01  Deliberazione del Consiglio O.d.G. 106 del 29.04.2002, P.G. 62460/02  Deliberazione del Consiglio O.d.G. 178 del 30.06.2003, P.G. 104324/03

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Oggetto del regolamento Classificazione del Comune Divisione del territorio in categorie e maggiorazione Gestione dell'imposta e del servizio affissioni Tariffe e maggiorazioni Funzionario responsabile

CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI Art. 7 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari Art. 8 Piano generale degli impianti Art. 9 Impianti privati per le affissioni dirette Art. 10Autorizzazioni Art. 11Anticipata rimozione Art. 12Divieti e limitazioni Art. 13Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti Art. 14Materiale pubblicitario abusivo Art. 15 Pubblicità effettuata su spazi comunali Art. 16Spazi privati per le affissioni CAPO 3° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Art. 17Norma di rinvio Art. 18Presupposti per l'applicazione dell'imposta Art. 19Pubblicità effettuata con veicoli Art. 20Mezzi pubblicitari gonfiabili Art. 21Pubblicità sonora CAPO 4° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 22Servizio delle pubbliche affissioni Art. 23Norma di rinvio Art. 24Richiesta del servizio Art. 25Modalità per le affissioni Art. 26Rimborso dei diritti pagati CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 27Sanzioni Art. 28Riscossione Art.28-bis Attività di accertamento Art. 29Riduzioni ed esenzioni CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 30Norma finale di rinvio Art. 31Norma transitoria Art. 32Entrata in vigore Art. 33Abrogazione di precedenti disposizioni 2

Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento integra la disciplina dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 2. Agli effetti del presente regolamento, per “imposta” e per “diritto”, si intendono rispettivamente l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

Art. 2: Classificazione del Comune 1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, pari a 401345 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Bologna appartiene alla seconda classe ai fini dell’applicazione dell’imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

Art. 3: Divisione del territorio in categorie e maggiorazione 1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta in base agli articoli 12, 14, 15 commi 1, 3, 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè del diritto, il territorio del Comune di Bologna è suddiviso nelle seguenti categorie: A) categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella zona delimitata dal perimetro dei viali di circonvallazione, questi inclusi, nonchè nella zona “fieristica” delimitata dalle seguenti vie, esse incluse: - via Stalingrado da Porta Mascarella allo svincolo della tangenziale in entrata e uscita all’altezza del Parco Nord; - via Gnudi (tutta); - viale della Repubblica, nel tratto da via Serena a via Aldo Moro; - via Aldo Moro (tutta); - via della Fiera (tutta); - via Michelino, nel tratto dal civico 57 (via della Fiera) al ponte della ferrovia; - piazza della Costituzione, da V.Stalingrado a V.Aldo Moro; - via Calzoni (tutta). B) categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale. 2. Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale. Art. 4: Gestione dell’imposta e del servizio affissioni

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 1. La gestione del Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 5: Tariffe e maggiorazioni 1. Le tariffe dell’imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e sono riportate in allegato al presente Regolamento. 2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre dell’anno precedente.

Art. 6: Funzionario responsabile 1. In caso di gestione diretta la Giunta comunale designa un funzionario responsabile che svolge le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507. 2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO 2° IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI

Art. 7: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari 1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari, non solo quelli come tali definiti nell’articolo 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne. 2. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari indicati al primo comma del presente articolo non potrà essere superiore a 7500 metri quadrati. 3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 395.000 unità registrata al 31 dicembre 1993, non deve essere inferiore a 7.110 metri quadrati, pari a 10.157 fogli del formato 70 per 100 centimetri quadrati, nè superiore a 17.500 metri quadrati, pari a 25.000 fogli del formato 70 per 100 centimetri quadrati. La superficie degli impianti installati è destinata per circa il 72 per cento alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il residuo 28 per cento alle affissioni di natura commerciale. 4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all’articolo 12 terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non potrà eccedere i 28.000 metri quadrati.

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 Art. 8: Piano generale degli impianti 1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta comunale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti. 2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonchè alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. 3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall’art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica.

Art. 9: Impianti privati per affissioni dirette 1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 7 nonchè della distribuzione risultante dal piano di cui all’articolo 8, comma 2, la Giunta comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili. 2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune nonchè tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili.

Art. 10: Autorizzazioni 1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica. 2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante, ecc.) salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l’autorizzazione verrà di volta in volta data d’ordine del Sindaco da parte del Settore Entrate e Tributi sentito, per la pubblicità sonora, il parere del Comando della Polizia Municipale, il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione. 3. L’autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell’avvenuto pagamento nei casi di: 5

Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all’interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante. b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie. 4. E’ soggetta all'autorizzazione comunale anche l’attività pubblicitaria di cui all’art. 14, comma 4 - septies del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni con la legge 9 agosto 1986, n. 488. 5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. 6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 11: Anticipata rimozione 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall’Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d’imposta corrispondente al periodo di mancato godimento escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 2. Spetta all’interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell’ordine di rimozione. 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 4. Ove l’interessato non ottemperi all’ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l’impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all’art. 14 del presente Regolamento.

Art. 12: Divieti e limitazioni 1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili. 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 13: Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti. 2. L’avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall’obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 3. Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell’articolo 14 del presente Regolamento.

Art. 14: Materiale pubblicitario abusivo 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonchè le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. 2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera. 3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. 4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 15 giorni dall’ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. 5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua. 6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l’effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 Art. 15: Pubblicità effettuata su spazi comunali 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l’utente l’accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l’utente deve comunicare entro 30 giorni l’accettazione del nuovo corrispettivo o rinunziare all’uso del bene comunale.

Art. 16: Spazi privati per le affissioni 1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari. 2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell’attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell’applicazione dell’imposta ed al pagamento del diritto. 3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nel l’art. 7, comma 3, del presente Regolamento. 4. L’uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.

CAPO 3° IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Art. 17: Norma di rinvio 1. La Legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell’imposta (articolo 5), il soggetto passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell’imposta (articolo 7), la dichiarazione (articolo 8), il pagamento dell’imposta e il termine di prescrizione dell’eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9), la rettifica e l’accertamento d’ufficio (articolo 10), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articolo 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo. 8

Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 Art. 18: Presupposti per l’applicazione dell’imposta 1. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all’imposta, l’affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. 2. Per esercizio di attività economica di cui all’articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonchè qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto. 4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. 5. Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli stendardi e i posters adibiti all’affissione abbinati e sorretti da un unico supporto. 6. E’ considerato unico mezzo pubblicitario di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, come tale, da assoggettare all’imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili. 7. E’ attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall’autorizzazione comunale all’esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 8. Il mantenimento, da parte del nuovo titolare della attività pubblicizzata, di una o più insegne preesistenti, comporta in ogni caso l’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio fra l’importo dovuto e quello già pagato per l’esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

Art. 19: Pubblicità effettuata con i veicoli in genere 1. E’ consentito installare mezzi pubblicitari all’interno o all’esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati. 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d’uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 Art. 20: Mezzi pubblicitari gonfiabili 1. Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del Decreto sopra citato.

Art. 21: Pubblicità sonora 1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

CAPO 4° DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22: Servizio delle pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni nell’ambito del territorio del Comune di Bologna costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. 2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull’osservanza delle modalità prescritte dall’articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento, le operazioni materiali di affissione e di rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonchè di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, possono essere affidate mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all’uopo impartite dal servizio comunale delle pubbliche affissioni.

Art. 23: Norma di rinvio 1. L’oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo. 2. Si considerano esenti ai sensi dell’art. 21 (lett. a) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche i manifesti che, pur richiamando anche altri soggetti riguardano le attività istituzionali del Comune quando il costo degli stessi sia sostenuto direttamente dal Comune medesimo. 3. E’ consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. 10

Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 Provvede allo scopo l’ufficio cassa del Settore Tributi gestito in base alle disposizioni dell’apposito Regolamento comunale di contabilità e a quelle emanate in proposito dal Ministero delle Finanze. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario qualsiasi diversa forma è adottata a rischio del debitore ed il pagamento si intende effettuato, anche ai fini sanzionatori il giorno dell’acquisizione materiale del denaro da parte del Comune. 4. In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 deve essere comprovata mediante esibizione dell’attestazione del versamento postale.

Art. 24: Richiesta del servizio 1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all’ufficio preposto, in tempo utile apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e la percentuale da attribuire alla categoria speciale e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi diritti. 2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l’accettazione è soggetta alla riserva d'accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l’affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l’avvenuto pagamento dei relativi diritti. 3. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; n tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè gli eventuali interessi.

Art. 25: Modalità per le affissioni 1. Le affissioni sono effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti. 2. Presso l’ufficio pubbliche affissioni è tenuto anche con sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. 3. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove o distinte affissioni. 4. Il servizio di urgenza potrà essere reso compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all’ufficio comunale entro le ore 9. 5. Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all’art. 22, comma 9, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50 per cento della stessa. 6. Eventuali reclami concernenti l’attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. 11

Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 26: Rimborso dei diritti pagati 1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6 dell’articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al rimborso parziale nell’ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. 2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO 5° DISPOSIZIONI COMUNI Art. 27: Sanzioni 1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. 2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, di quello di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica nonchè delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell’art. 6 comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonchè con chi ha installato il mezzo o ha consentito l’installazione dello stesso, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. 3. I funzionari comunali addetti all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni accertino violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l’applicazione e riscossione delle sanzioni medesime. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 28: Riscossione 1. Il pagamento dell’imposta o del diritto effettuato con modello di versamento conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell’assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

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Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004 2. Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all’Ufficio Postale. 2-bis. In presenza di concessione dei servizi relativi all’applicazione dell’imposta di pubblicità o all’effettuazione del servizio di pubbliche affissioni è consentito il versamento diretto (in contanti, con bancomat o con carte di credito), presso la sede del concessionario stesso:  dei diritti sulle pubbliche affissioni : limitatamente alle affissioni non aventi contenuto commerciale;  dell’imposta sulla pubblicità : limitatamente alle esposizioni di durata non inferiore a tre mesi. In tali casi, a riprova dell’avvenuto pagamento il concessionario rilascerà ricevuta di versamento che distaccherà da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994. 3. E’ fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato. 4. Ai fini dell’applicazione degli interessi di cui all’articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art.28 bis : Attività di accertamento 1. I dipendenti dell’U.I. Entrate o, se presente, il Concessionario affidatario della gestione dell’imposta di pubblicità provvedono, nell’ambito dell’attività di verifica ed accertamento, alla formale contestazione dell’evasione ed irrogano la relativa sanzione. Tale atto viene contestualmente inoltrato alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada o di altre norme di legge o regolamento.

Art. 29: Riduzioni ed esenzioni 1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione della metà della tariffa dell’imposta o del diritto devono presentare copia dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica. 2. Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell’esenzione dall’imposta per l’apposizione di insegne, targhe e simili per l’individuazione delle rispettive sedi. 3. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell’imposta o del diritto.

CAPO 6° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 13

Allegato B alla delibera consiliare PG n.17081/2004

Art. 30: Norma finale di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 31: Norma transitoria 1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507/1993, i versamenti dell’imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di versamento in conto corrente postale.

Art. 32: Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell’art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n, 142, è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. 2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all’art. 3 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994. E’ fatto salvo pertanto l’obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto della suddetta classificazione.

Art. 33: Abrogazione di precedenti disposizioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato in data 26 gennaio 1973, P.G. n. 2500 e tutte le modificazioni ad esso apportate. 2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

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