guida al diritto d`autore - E-learning

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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GUIDA AL DIRITTO D’AUTORE

Soggetti dei diritti I diritti morali e patrimoniali spettano al creatore, ma anche ad altri soggetti, per esempio: 

IL DIRITTO D’AUTORE IN ITALIA Il diritto d’autore tutela le opere d’ingegno di carattere creativo, i programmi per elaboratore e le banche dati. La tutela del diritto d’autore può cambiare anche profondamente da paese a paese. Il sistema italiano è chiamato sistema a “diritto d’autore” in quanto tutti i diritti sono dell’autore. Si distinguono due ambiti: I diritti morali comprendono:  paternità dell'opera  integrità dell'opera: l’autore può opporsi a modifiche, deformazioni, decurtazioni  tutela dell’opera inedita: la volontà dell’autore di vietare o porre termini alla pubblicazione di un’opera deve essere sempre rispettata I diritti patrimoniali riguardano lo sfruttamento economico dell’opera e possono essere fatti valere anche dagli eredi. Sono:  la pubblicazione  la riproduzione  la trascrizione (per le opere orali)  l'esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico  la comunicazione al pubblico su filo o senza filo  la distribuzione, messa in commercio  la traduzione  la pubblicazione dell'opera in una raccolta  la rielaborazione  il noleggio e il prestito

Allo scadere dei diritti le opere divengono di diritto pubblico.

Il testo di legge italiano 

Legge 633/1941 “Protezione del diritto d’autore”

Alcuni testi di legge internazionali   

Convenzione di Berna, ( revisione di Parigi 24.07.1971) Direttiva 96/9/CE (tutela legale banche dati) Direttiva 2001/29/CE (diritto d’autore e società dell’informazione)

Link: Selezione di testi di legge in ambito di diritto d’autore, in SIAE,

 

chi organizza e dirige la creazione di un’opera il traduttore chi rielabora, adatta, riduce, trasforma in un’altra forma artistica

FOTOCOPIARE E RIPRODURRE La legge prevede alcune eccezioni alla tutela del diritto dell’autore, permettendo, in alcuni casi ben specificati, la riproduzione dell’opera tramite fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi. L’autore deve essere tuttavia compensato dal punto di vista economico.

Fotocopiare in biblioteca: i limiti Art. 68 L. 633/1941 e sue modificazioni Le fotocopie di opere cartacee, in biblioteca, con alcuni limiti, sono permesse, poiché l’Università, al posto del singolo utilizzatore, paga alla Società Italiana Autori Editori un compenso forfettario a risarcimento dei diritti economici degli autori. I limiti da rispettare sono i seguenti:  le copie devono essere fatte per uso personale;  non si può riprodurre più del 15% di un’opera a stampa;  nelle biblioteche non si possono riprodurre opere che non appartengano alla biblioteca;

Le opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato, si possono riprodurre interamente, ma solo per uso personale.

Fare copie con dispositivi digitali Secondo SIAE non è permesso fare riproduzioni digitali, neppure di parte delle opere protette ed è perciò vietato riprodurre pagine di un libro in commercio con una macchina fotografica digitale.

Link: Fotocopie e diritto di autore, in SIAE, Società italiana degli autori ed Editori, sito web Come fare per utilizzare o riprodurre, in SIAE, Società italiana degli autori ed Editori, sito web

Società italiana degli autori ed Editori, sito web I divieti in pillole Durata dei diritti I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte e spettano agli eredi. I diritti morali durano senza limiti di tempo e possono essere fatti valere dagli eredi, e, se sussistono finalità pubbliche, dal Ministero competente

E’ vietato fare riproduzioni per uso non personale E’ vietato spacciare per proprie parti di opere o intere opere altrui E’ vietato trarre guadagno dalla riproduzione di opere altrui senza il consenso dell’autore p. 

I DIVERSI SUPPORTI I permessi in pillole Le opere non più protette sono di pubblico dominio e possono essere riprodotte liberamente. Perciò si può riprodurre, per es. il testo delle opere di Manzoni (1873), poiché sono trascorsi 70 anni dalla morte, ma non una fotografia di Robert Capa (1954).

DIRITTO D’AUTORE PER LA FOTOGRAFIA La legge distingue tre tipi di fotografie: 





non sono soggette a protezione le foto di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, se eseguite con finalità riproduttivodocumentale (sono escluse le immagini per commercializzazione e promozione di prodotti) sono protette per 20 anni e sugli esemplari devono essere presenti il nome del fotografo e l’anno di produzione le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche sono sottoposte allo stesso trattamento delle opere creative le opere fotografiche, che non sono semplici riproduzioni ma contengono un apprezzabile apporto creativo

Libri digitali, riviste elettroniche Non sempre è possibile stampare una copia di un articolo di rivista. L’associazione italiana Autori ed Editori (SIAE) interpreta in senso rigorosamente restrittivo il dettato della legge italiana e sostiene che “non è lecita la riproduzione da file a carta”. Tuttavia, per le riviste elettroniche pubblicate in ambito anglo americano si applicano i principi di Copyright, Fair dealing e Fair use, che permettono, in via generale, di scaricare o stampare una copia di un articolo da ogni fascicolo di una rivista per scopi non commerciali. Per verificare le diverse modalità di protezione dei diritti è necessario prendere visione delle dichiarazioni di copyright dell’editore, in genere pubblicate sul web. Alcuni editori inoltre hanno creato servizi in linea che permettono di verificare per ogni opera/articolo, le diverse forme d’uso consentite e gli eventuali costi di utilizzazione.

Divieti contrattuali Anche i contratti di acquisto delle risorse digitali influiscono sui diritti d’uso: non tutti i contratti permettono il download e/o la stampa. Occorre verificare caso per caso.

Banche dati

Art. 102-ter, comma III, L. 633/1941 e sue modificazioni

Attenzione, anche se la legge, per distinguere i diversi tipi di immagine, sembra basarsi sull’oggetto riprodotto, risulta comunque necessario valutare anche la finalità dell’immagine: quando sia artistica o commerciale occorre rispettare i diritti dell’autore.

Sono lecite le semplici attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati, fatte per qualsivoglia fine, effettuate dall’utente legittimo. Copia e riutilizzo di parti sostanziali o dell’intero contenuto sono vietate dalla legge.

CARTOGRAFIA E CONTRATTO DI EDIZIONE IN ITALIA

DIRITTO D’AUTORE E TESI DI LAUREA

Art. 122 L. 633/1941 e sue modificazioni

La tesi di laurea è un documento amministrativo, ma anche un’opera oggetto di tutela. La tesi di laurea, come documento amministrativo, deve essere originale ed è ancora vigente la L. 475/1925 che colpisce severamente chi presenti all’esame un’opera scritta da un altro soggetto o un’opera plagiata.

Nel caso della cartografia è necessario considerare anche un aspetto specifico dei contratti di edizione. Infatti l’autore di un’opera può cedere i diritti di pubblicazione con un contratto “per edizione” o “a termine”. Nel secondo caso i diritti di edizione vengono ceduti all’editore per 20 anni. Il termine di 20 anni però non si applica ad alcuni ambiti, tra i quali “i lavori di cartografia”. Per questo motivo, per la riproduzione delle carte geografiche, è necessario verificare l’esistenza di un diritto di edizione: per es. per riprodurre le carte dell’Istituto Geografico Militare, comprese quelle storiche risalenti al XIX secolo, è necessario richiedere l’autorizzazione dell’editore.

Poiché una tesi è un’opera dell’ingegno, lo studente o il dottorando che ne sono autori ne detengono in modo esclusivo i diritti morali e patrimoniali. Relatore/i e correlatore/i non sono da considerare coautori. Qualora il percorso di tesi rientri in una ricerca finanziata, è essenziale informarsi su eventuali clausole contrattuali che possano limitare la liberta di utilizzo e comunicazione dei risultati del lavoro. p. 

Citazioni e riassunti Art. 70 comma 1, L. 633/1941 e sue modificazioni Il testo della tesi può invece contenere riferimenti ad altri lavori coperti da diritto di autore nella forma di riassunto o citazione. E’ possibile riassumere, citare, riprodurre brani di opere per scopi di critica e discussione solo se si citano: il titolo dell’opera, il nome dell’autore, l’editore, e infine il traduttore se presente sull’opera riprodotta. Di conseguenza una tesi non può contenere testi copiati da altri autori, salvo che nella forma di citazione, ma  il testo deve essere utilizzato solo a fini di critica o di discussione;  la lunghezza della citazione deve essere giustificata dallo scopo critico;  la fonte deve sempre essere citata.

Articoli e dati

Occorre ottenere un’autorizzazione dal detentore dei diritti, l’autore o l’editore, per riprodurre, all’interno di una tesi, interi articoli. La stessa attenzione va posta per riprodurre elementi non testuali, come grafici e tabelle. Eventuali dati sensibili (“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” D. Lgs. 196/2003), invece, non devono mai essere riportati.

Tesi brevettabili

Il brevetto per un’invenzione illustrata in una tesi deve essere richiesto prima della discussione, poiché questa, anche se avviene a porte chiuse, è da considerarsi pubblica e  un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.  lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Con le licenze CC si possono tutelare, in diverse combinazioni quattro diritti: Attribuzione (BY) — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera. Condividi allo stesso modo (SA) — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. Non commerciale (NC) — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. Non opere derivate (ND) — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra.

Link: Pubblicare in Open Access: Introduzione alle licenze Creative

Commons (file in formato PDF) Licenze Creative commons; Licenze Creative commons area scientifica Diritto d'autore, Open Access e Depositi istituzionali, Convegno Torino, 03.02.2011 (file in formato PDF)

STRUMENTI PER GLI AUTORI Per la pubblicazione nell’ambito dell’editoria tradizionale, come anche per quella in rete, ed in particolare per il caricamento di documenti su strumenti come le bacheche e-learning, che, benché ad accesso protetto, sono a tutti gli effetti luoghi di distribuzione/pubblicazione, possono essere utili alcuni strumenti dei quali vi forniamo i link.

Link: I diritti dell’autore in breve, nella pagina FAQ del sito SIAE,

Società italiana degli autori ed Editori Gestire i diritti d'autore: Guida al diritto d’Autore, in Associazione per la difesa del diritto d’autore, Dirittodautore.it, sito web Addendum al contratto editoriale - Linee guida SPARC (file in formato PDF), Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition Politiche di copyright degli editori - Diritti dell’autore e metadati nell’Open Archive, il Progetto Romeo

Link: Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005, art. 46

LICENZE CREATIVE COMMONS Nell’ambito dell’Open Access, ma non solo, si sta diffondendo l’utilizzo di Licenze Creative Commons, che permettono agli autori che desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere, di “riservarsi alcuni diritti”. Le licenze CC possono permettere di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l’opera, ma anche di modificarla e perfino di utilizzarla per fini commerciali. Un documento protetto da licenza CC riporta un’etichetta composta da simboli e lettere, come queste

IL DIRITTO D’AUTORE NELLE PAGINE WEB DEL SI.B.A. Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla pagina web Istituzionale del Sistema bibliotecario di Ateneo (SIBA)., e in particolare alla sezione dedicata al diritto d’Autore.

Università degli Studi dell’Insubria Sistema bibliotecario di Ateneo (SIBA). A cura di Elena Giavari

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