L.R. 11 agosto 1999, n. 51

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: Ingegneria, Elettrotecnica
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L.R. 11 agosto 1999, n. 51 Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici. Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI Art.1Oggettoefinalitàdellalegge Art.2-Quadroconoscitivoedobbligodicomunicazione Art.3-Interventisoggettiadautorizzazione Art.4-Direttive Art.5-Domandadiautorizzazione Art.6-Procedimentoautorizzativo Art.7-Definizioneeconclusionedelprocedimento Art.8-Operenonsoggetteadautorizzazione Art.9-Procedurasemplificata Art.10-Pubblicautilità,urgenzaedindifferibilitàdelleopere Art.11-Trasformazioniurbanisticheededilizie Art.12Modifichedelleopereperragionidipubblicointeresse Art. 13 - Collaudo Titolo II - DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE Art. 14 - Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle linee ed impianti elettrici Art. 15 - Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità Art. 16 - Valori di qualità Titolo III - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI Art.17-Vigilanzaecontrolli Art.18-Decadenza,revocaesospensione Art.19-Sanzioniamministrative Art.20-Normetransitorie Art. 21 - Disposizioni finali Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI Art. 01 - Oggetto e finalità della legge 1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e ambientale, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112), in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue: a) la compatibilità degli interventi oggetto della presente legge con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento alle risorse identificate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio); b) la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici; c) la qualità della progettazione degli interventi oggetto della presente legge, secondo quanto previsto dal titolo II, nell'ambito ed entro i limiti determinati con le norme di competenza statale a tal fine adottate; d) l'armonizzazione del sistema della distribuzione e del trasporto dell'energia elettrica con il paesaggio ed il territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica; e) lo snellimento delle procedure amministrative autorizzative oggetto della presente legge. Art. 02 - Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione 1. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze regionali in materia di energia, ed anche per l'elaborazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme in materia di risorse energetiche), i soggetti operanti nel settore del trasporto, della trasformazione e della distribuzione di energia elettrica, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione, i dati relativi: a) alla linee ed agli impianti, con tensione superiore a 400 volt, entrati in esercizio, nonché smantellati nel corso dell'anno precedente; b) ai programmi annuali degli interventi previsti; c) ai piani e/o programmi di risanamento di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri del 23 aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), nonché delle altre normative nazionali o regionali vigenti.

2. Per il primo anno, l'adempimento di cui alla lettera a) del comma 1, è da riferirsi agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 03 - Interventi soggetti ad autorizzazione 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150000 volt, la realizzazione di opere accessorie, nonché le varianti di linee ed impianti esistenti sono soggetti, salvo quanto disposto dall'art. 8, ad autorizzazione regionale o provinciale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 della presente legge, in conformità con gli articoli 28, comma 1, lett. b) e 29, comma 1, lett. a) della LR 88/1998. 2. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 è subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorità competente in conformità con le direttive di cui all'art. 4. 3. In nessun caso può procedersi al rilascio di autorizzazione provvisoria, come già previsto dall'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Art. 04 - Direttive 1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) e delle relative norme di attuazione, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le prescrizioni tecniche relative: a) alle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge, in conformità con i contenuti e gli indirizzi eventualmente dettati dal P.E.R. ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della LR 45/1997, ed in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge; b) alle linee ed agli impianti che interessino aree protette, ed alle altre aree soggette a singolo paesaggistico, idrogeologico, o scaturenti da atti di pianificazione, o comunque imposti da norme comunitarie, nazionali, o regionali. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce altresì, nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti statali a tal fine adottati, le modalità procedurali relative all'attuazione della presente legge, ed in particolare quelle inerenti: a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti di essi, ivo compreso, nei casi previamente individuati, un programma di monitoraggio successivo all'ultimazione dell'opera per la misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici effettivamente generati nell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'art. 16, comma 3; b) all'effettuazione di controlli sulle attività autorizzate ai sensi della presente legge, nonché a quelle relative alle modalità del collaudo delle linee ed impianti sottoposti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 13; c) allo svolgimento della procedura semplificata di cui all'art. 9, ed in particolare alla determinazione dei criteri per la valutazione preliminare di cui al comma 2 dello stesso articolo; d) al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7, e dell'art. 20; e) alla comunicazione dei dati e dei programmi di cui al comma 1 dell'art. 2; f) agli oneri istruttori a carico del richiedente l'autorizzazione. 3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 contiene inoltre la descrizione tipologica: a) delle categorie di interventi previsti ai sensi del comma 1 dell'art. 3; b) delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle linee od impianti esistenti; c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 4. Fermo il rispetto del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al presente articolo previa comunicazione alla Commissione consiliare competente. Art. 05 - Domanda di autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda, rispettivamente: a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore a 3 Km, nonché per le relative opere accessorie e varianti; b) alla Provincia territorialmente competente, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lett. a), e per le rispettive opere accessorie e varianti. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa acquisizione di apposita intesa con l'altra o le altre Province interessate. 2. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di VIA, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata: a) dal progetto dell'opera; b) dagli allegati cartografici e fotografici; c) dagli altri allegati previsti, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi, dalla deliberazione regionale di cui all'art. 4, ivi compresa la documentazione relativa all'individuazione delle proprietà soggette a espropriazione o a servitù. 3. È fatto salvo l'obbligo di trasmissione di copia della domanda di cui al comma 1 al Ministero delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'art. 111 del RD 1775/1933. Art. 06 - Procedimento autorizzativo

1. L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici non può essere rilasciata in assenza delle autorizzazioni, concerti, nullaosta, pareri, e di ogni altro atto di assenso preliminare ad essa, in base alle norme statali e regionali vigenti. 2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e nei modi di cui all'art. 5 della LR 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo o di accesso agli atti) e, in particolare, mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero sul Foglio Annunzi Legali della Provincia, e relativa affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere progettate. L'avviso deve contenere indicazione: del soggetto richiedente l'autorizzazione, dei dati tecnici essenziali delle opere e/o impianti progettati, del territorio interessato, nonché del nominativo del responsabile del procedimento e del luogo presso il quale gli atti sono depositati, affinché chiunque vi abbia interesse, singolarmente o in forma associata, possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione dà atto delle osservazioni pervenute e delle determinazioni in proposito assunte. 3. Ove occorra acquisire uno o più degli atti di assenso di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale o provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge, può procedere all'indizione di apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. Restano in ogni caso validi, e non devono essere ulteriormente acquisiti, gli atti di assenso espressi nella conferenza dei servizi prevista dall'art. 17 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). 4. L'Amministrazione procedente provvede tempestivamente alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3, nell'ambito della quale i partecipanti procedono alla verifica delle procedure, delle competenze, degli eventuali altri soggetti da coinvolgere, e fissano altresì il termine perentorio, entro il quale pervenire, ai sensi del comma 1 dell'art. 7, alla conclusione del procedimento. 5. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il territorio di due o più Province, secondo quanto previsto dalla lett. b), del comma 1 dell'art. 5, la relativa intesa può essere acquisita nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dei commi 3 e 4. Art. 07 - Definizione e conclusione del procedimento 1. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge non può superare i 180 giorni, a decorrere dalla presentazione della domanda di cui all'art. 5. Per i procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti sottoposti a V.I.A., ai sensi della LR 79/1998, tale termine è ridotto a 120 giorni. Il verbale della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 6, in caso di esito positivo, tiene luogo anche del provvedimento di autorizzazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizi, secondo le modalità previste dall'art. 6, ed in applicazione di quanto disposto altresì dal comma 3 dell'art. 14 della l. 241/1990 e successive modificazioni, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi, o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione regionale o provinciale procedente, il proprio motivato dissenso, entro 20 giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3. Nel caso in cui un'Amministrazione partecipante alla conferenza di servizi abbia espresso, anche nel corso di questa, il proprio motivato dissenso, l'autorità procedente, salvo il disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 della l. 241/1990, e successive modificazioni, può ugualmente pervenire alla conclusione positiva del procedimento, ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione oggetto della presente legge, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora l'Amministrazione dissenziente sia un'autorità statale, ovvero al Presidente della Giunta regionale, negli altri casi. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni. Art. 08 - Opere non soggette ad autorizzazione 1. Non sono soggette ad autorizzazione. a) le modifiche locali del tracciato delle linee già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme di cui al titolo II della presente legge, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;b) le modifiche da operarsi in applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 122 del RD 1775/1933, c) le linee la cui tensione nominale non sia superiore a 400 volt; d) gli interventi di manutenzione su linee ed impianti esistenti, così come verranno definiti dalle direttive della Giunta ai sensi del precedente articolo 4. 2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti ad apposita comunicazione all'Amministrazione competente al rilascio della corrispondente autorizzazione, nonché al Comune interessato. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dall'onere di cui al presente comma.

3. Non sono in alcun caso ricompresi tra quelli di cui alla lettera d) del comma 1, gli interventi che comportino variazioni essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo quanto previsto dalle direttive regionali, ai sensi della lett. b) del comma 3 dell'art. 4. Art. 09 - Procedura semplificata 1. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale di esercizio da 401 a 20.000 volt, l'Amministrazione provinciale competente, ove non si debba far luogo a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, ai sensi dell'art. 10, provvede in ordine all'esclusione degli interventi oggetto della domanda di cui all'art. 5 dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, con atto motivato da emanarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 6, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione competente decide, sulla base della domanda e del progetto presentato, previa apposita valutazione preliminare, conformemente ai criteri dettati dalle direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), tenuto conto in particolare: a) della dimensione e delle caratteristiche tecniche delle opere progettate; b) delle caratteristiche e della sensibilità delle aree interessate dagli interventi; c) della compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. 3. Qualora decida nel senso dell'esclusione dall'autorizzazione, l'Amministrazione competente provvede tempestivamente alla notificazione al soggetto richiedente, ed altresì alla relativa comunicazione al Comune interessato. Art. 10 - Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere 1. Nel rispetto delle norme statali in materia, a richiesta dell'interessato, con il provvedimento di autorizzazione può essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, nonché di ogni altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori. Art. 11 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie 1. Le Province, nell'ambito ed entro i limiti fissati dagli atti statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), determinano entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, nei Piani territoriali di coordinamento (P.T.C.), gli indirizzi per l'individuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli impianti per il trasporto di energia elettrica, prevedendo l'individuazione eventuale di appositi corridoi infrastrutturali afferenti le nuove linee elettriche ad alta tensione, e comunque finalizzati al risanamento della rete esistente, sulla base dei quadri conoscitivi di cui al precedente art. 2. Possono indicare inoltre ambiti territoriali da risanare, sia per finalità di protezione ambientale, sia al fine di ridurre l'impatto visivo delle linee elettriche esistenti. 2. Le iniziative di risanamento di cui al comma 1 saranno attuate mediante appositi accordi tra l'Amministrazione competente ed i proprietari delle opere da risanare; il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari anche con ricorso ai finanziamenti eventualmente derivanti da appositi fondi statali e comunitari a tal fine utilizzabili. 3. I Comuni, all'atto dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti, tengono conto delle linee ed impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di garantire il rispetto delle norme di cui alla presente legge, e delle direttive previste dall'art. 4, individuando, in particolare, ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai sensi dell'art. 15. 4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, e le prescrizioni di cui all'art. 15, integrano il quadro conoscitivo dei piani strutturali previsti dall'art. 23 LR 5/1995 e successive modificazioni. 5. La costruzione di linee ed impianti elettrici è soggetta esclusivamente all'autorizzazione disciplinata dalla presente legge, fatta eccezione per la costruzione di opere edilizie adibite a stazioni ed a cabine elettriche, che sono soggette alla relativa concessione edilizia, da rilasciarsi gratuitamente, nei casi previsti dalla lett. f), comma 1, art. 9, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli). 6. Qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 6, la determinazione relativa alla concessione edilizia è acquisita nelle forme e con le modalità ivi previste. Art. 12 - Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse 1. Su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge può ordinare, fuori dalle ipotesi di risanamento disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 11, le modifiche alle linee ed agli impianti elettrici, di cui si ravvisi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, anche in attuazione delle prescrizioni di cui al titolo II della presente legge. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione delle modifiche oggetto dello stesso, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'autorità amministrativa competente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, determina, in misura congrua, l'indennità da corrispondersi, dall'Amministrazione richiedente, ai titolari delle opere interessate dalle modifiche di cui al presente articolo. Art. 13 - Collaudo 1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente legge sono soggetti, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad apposita procedura di collaudo da parte del titolare dell'autorizzazione, alle condizioni ed entro i termini previsti a tal fine, in attuazione della l. 339/1986, dal decreto interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III (Disposizioni Finali e Transitorie), al punto 3.1.03.

2. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto al titolare dell'autorizzazione. Il certificato di collaudo è trasmesso a cura del titolare dell'autorizzazione all'autorità competente. 3. La procedura di collaudo provvede a verificare: a) l'avvenuta ultimazione dei lavori; b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi; c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla presente legge; d) l'adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti; e) l'adempimento di ogni altro obbligo specificamente sancito dall'autorizzazione. 4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che l'esercente la linea attesti essere già stati sottoposti a verifica e collaudo di tipo, in base alle norme vigenti. 5. Qualora l'effettuazione del collaudo dia esito negativo, l'autorità competente dichiara la decadenza secondo le modalità di cui all'art. 18, commi 1 e 2. 6. Le direttive regionali di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), individuano le forme e le modalità per il collaudo delle linee ed impianti con tensione non superiore a 20.000 volt, esclusi, ai sensi dell'art. 9, dall'autorizzazione disciplinata dalla presente legge. Titolo II DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE Art. 14 - Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle linee ed impianti elettrici 1. La Regione, in conformità con il disposto di cui al comma 2 dell'art. 1, si prefigge la ottimizzazione dei progetti per la realizzazione delle linee e degli impianti elettrici, nell'ambito ed entro i limiti determinati con gli appositi atti statali a tal fine adottati. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti e linee elettriche valuta l'ottimizzazione del progetto rispetto ai seguenti obiettivi di qualità: a) il coordinamento e la compatibilità delle scelte progettuali relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge, sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi della LR 5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica; b) la mitigazione dell'impatto visivo delle opere ed impianti progettati, nonché la previsione di interventi a tutela dell'avifauna; c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo elettrico, magnetico, ed elettromagnetico, nonché dei relativi livelli di esposizione della popolazione. 3. Le direttive regionali di cui all'art. 4 definiscono le istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 4. L'ottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'opera, ai materiali ed ai colori dei singoli manufatti. 5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della LR 79/1998, la valutazione dell'ottimizzazione comprende la verifica dell'esito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e l'adempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute. Art. 15 - Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità 1. Le direttive regionali di cui all'art. 4 individuano e prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di consentire la valutazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di qualità prefissati ai sensi dell'art. 14. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, nonché dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 stessa legge. 2. L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge può determinare altresì apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione di future destinazioni urbanistiche che consentano la realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. L'autorizzazione contenente tali prescrizioni deve essere notificata al Comune interessato, per gli adempimenti di cui all'art. 11 della presente legge. 3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente cautelative devono essere circoscritte all'ambito territoriale individuato ai fini di cui al comma 3 dell'art. 16. Art. 16 - Valori di qualità 1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico, di cui al DPCM 23 aprile 1992 e di ogni altra disposizione statale in materia, nel rispetto del principio cautelativo della esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualità al quale deve tendere l'ottimizzazione del progetto è rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei casi di nuova esposizione, nell'ambito territoriale nel quale la nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi stessi.

2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico è quello della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di cui all'art. 4. 3. I valori di qualità di cui al comma 1 costituiscono l'indice di qualità ambientale, in base al quale viene individuato l'ambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Costituiscono altresì il parametro di riferimento per la determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da allegarsi alla domanda di cui all'art. 5. Titolo III DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 17 - Vigilanza e controlli 1. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative all'esercizio dell'attività autorizzata, ed alla conformità dello stesso agli obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione della presente legge sono svolte dalle Province e dai Comuni, che a tal fine possono avvalersi dell'ARPAT, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Toscana), e successive modificazioni. Art. 18 - Decadenza, revoca e sospensione 1. Salvo quanto previsto dall'art. 19, il titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o più prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata ai sensi della presente legge. 2. Il provvedimento di diffida ad adempiere di cui al comma 1 dispone: a) l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della linea e dell'impianto elettrico; b) le modalità ed i termini, comunque non superiori a 120 giorni, per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate. 3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi precedenti, l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge può essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. 4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto obbligato è tenuto altresì al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del comma 5 dell'art. 19. Art. 19 - Sanzioni amministrative 1. Fatto salvo l'obbligo del ripristino di cui al successivo comma 5, la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici in assenza dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge è assoggettata ad una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, del pagamento di una somma: a) da lire 100.000 a lire 200.000 al metro, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt; b) da lire 50.000 a lire 100.000 al metro, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lett. a). 2. Fatto salvo l'obbligo del ripristino di cui al successivo comma 5, la costruzione e l'esercizio di stazioni e cabine elettriche in assenza dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000, a carico dei soggetti individuati dal comma 1. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme urbanistiche in caso di assenza della concessione edilizia, richiesta ai sensi dell'art. 11. 3. La violazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, di uno o più obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate poste ai sensi della presente legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dagli stessi commi 1 e 2. 4. L'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, in assenza della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, a carico dei soggetti individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, l'Amministrazione competente provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, ed il recupero delle relative somme è disciplinato dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 6. Salva l'applicazione della sanzione prevista dai commi 1 e 2, non si fa luogo a ripristino dei luoghi qualora, entro 120 giorni dalla contestazione dell'illecito, il titolare dell'impianto presenti domanda di autorizzazione in sanatoria, che può essere rilasciata esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme con le norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera. 7. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 6, l'adozione delle misure previste dal comma 5 comportino un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee e/o impianti oggetto delle sanzioni di cui al presente articolo può presentare all'Amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 5 è sospesa, in attesa dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto per gli interventi alternativi, e la sanzione amministrativa, determinata ai fini del pagamento in misura ridotta, ammonta al 50% dell'importo dovuto per le violazioni previste dal presente articolo.

8. I proventi delle sanzioni disciplinate dal presente articolo sono prioritariamente destinati alla individuazione delle azioni di risanamento previste in attuazione comma 1 dell'art. 11. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attività di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. 9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali 12 novembre 1993, n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27. Art. 20 - Norme transitorie 1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30.000 volt, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro 2 anni dall'emanazione delle direttive di cui all'art. 4, apposita istanza, corredata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale. 2. La relazione prevista dal comma 1 descrive le principali caratteristiche degli impianti, e ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione degli interventi. 3. Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione prende atto dell'elenco degli impianti, e provvede alla sua pubblicazione nel BURT La presa d'atto dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge. 4. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza degli interventi realizzati, può procedere, anche in caso di impianti con tensione superiore a quella di cui al comma 1, al rilascio dell'autorizzazione, in via di sanatoria, purché sia accertata la compatibilità degli interventi stessi con i vincoli territoriali ed ambientali, di carattere urbanistico, paesaggistico, nonché con quelli posti a tutela della salute pubblica. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza alla Regione, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19, commi 1, 2 e 3. Art. 21 - Disposizioni finali 1. La presente legge non si applica alle domande di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccezione di quanto previsto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c). 2. Fino all'entrata in vigore delle direttive regionali di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche resta disciplinato dalle disposizioni previgenti. Tuttavia le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono esaminate nel rispetto degli articoli 6 e 7, nonché dell'art. 8, comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3. La presente legge è stata riapprovata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127/4 Cost., il 26 luglio 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto 1999. Inizio modulo Fine modulo

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