Presentazione: La regionalizzazione del Patto di

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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La regionalizzazione del Patto di stabilità interno: novità e prospettive Matteo Barbero

I^ Consulta “Finanza, istituzione, personale” ANCI Piemonte Torino, 31 maggio 2011

Due possibili declinazioni

Patto regionale “orizzontale”

Patto regionale “verticale”

Compensazioni interne al Compensazioni fra comparto degli Enti locali di ciascuna Regione e gli Enti ciascuna Regione, fermo locali del proprio territorio, restando l’obiettivo con la prima che cede aggregato definito dalla quote dei propri obiettivi per normativa statale consentire ai secondi maggiori pagamenti

La disciplina vigente Art. 1, comma 141, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale) A decorrere dall'anno 2011, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli Enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato (…) per gli Enti locali della Regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

La disciplina vigente Il Mef ha presentato una prima bozza del decreto relativo al Patto regionale “orizzontale”, che è stato discusso in sede tecnica ma non ancora approvato Esso contiene alcune novità importanti: segnalazioni alla Regione entro il 15 settembre (a pena di esclusione);  privilegio per “le spese in conto capitale, la spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento e si ispirano a principi di adeguatezza finanziaria rispetto agli interventi effettuati”;  possibile declinazione del Patto regionale anche a livello provinciale;  facoltà per le Regioni di penalizzare gli Enti che conseguiranno a fine esercizio un saldo superiore all’obiettivo;  possibilità per le Regioni di accedere al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 

La disciplina vigente Art. 1, comma 142, della legge n. 220/2010 (Patto regionale orizzontale) Ogni Regione (e Provincia autonoma) definisce e comunica agli Enti locali il nuovo obiettivo annuale del Patto, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione (e Provincia autonoma) comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.

La disciplina vigente Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010, come modificata dalla legge n. 10/2011 (Patto regionale verticale) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico.

Le Regioni (e le Province autonome) definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

La disciplina vigente Art. 1, commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143, della legge n. 220/2010 (Patto regionale verticale) Gli Enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

In sintesi Patto regionale orizzontale Patto regionale verticale Entro il 30 giugno di ogni Entro il 31 ottobre di ogni anno (salvo che per il 2011, anno sulla base di criteri quando il termine scade al definiti di concerto fra 31 ottobre) sulla base di Regione ed Enti locali sulla linee-guida statali e di criteri base dei criteri di definiti di concerto fra “virtuosità” e delle modalità Regione ed Enti locali operative definiti dal sistema regionale Segnalazioni entro il 15 settembre

Segnalazioni entro il 15 settembre

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