Requisiti per il Personale a bordo delle Ambulanze

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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TABELLA “1”

REQUISITI PER IL PERSONALE A BORDO DELLE AMBULANZE

Ambulanza di primo soccorso ed ordinario In caso di trasporto ordinario è obbligatoria la presenza a bordo di: - un autista in possesso di patente di guida; - almeno un soccorritore di livello di base. In caso di trasporto di primo soccorso è obbligatoria la presenza a bordo di: - un autista in possesso di patente di guida; - almeno due soccorritori; - almeno due componenti dell’equipaggio devono essere in possesso di abilitazione al livello avanzato.

Ambulanza di soccorso e rianimazione In caso di trasporto di soccorso e rianimazione e/o di trasporto assistito è obbligatoria la presenza a bordo di: - un autista, con patente di guida; - due soccorritori di livello avanzato; - un medico in possesso della specializzazione in anestesia e rianimazione, oppure della attestazione di frequenza e superamento del corso emergenza-urgenza di cui all’art.66 ed all’Allegato “P” del D.P.R. 270/2000 o di medico specialista nella branca pertinente la patologia specifica del trasportato. La presenza del medico a bordo dell’ambulanza non è obbligatoria quando l’Azienda U.S.L. competente: - attiva la modalità organizzativa del cosiddetto “rendez-vous”, per cui il medico raggiunge l’ambulanza sul luogo del soccorso con altri mezzi; - prevede per talune tipologie di intervento in alternativa alla presenza del medico quella di infermieri con un particolare ulteriore specifico addestramento.

Abilitazioni I corsi verranno svolti con le modalità ed i contenuti dei protocolli formativi: n. 1 a) per il livello di base, n. 1 b) per il livello avanzato, anche con l’ausilio dei formatori, di cui al protocollo n.1 c). Al personale, dipendente o volontario, laureato in medicina e chirurgia ed al personale infermieristico in possesso di apposito diploma o di laurea breve non è fatto obbligo di conseguire anche le abilitazioni per i livelli formativi di base ed avanzato; l’opportunità di frequentare i corsi verrà valutata presso le singole associazioni.

Analogamente il suddetto personale, in parziale deroga ai requisiti prescritti per l’ammissione, può accedere al corso per soccorritori volontari formatori, anche senza aver svolto tre anni di attività in qualità di soccorritori di livello avanzato. Gli Organismi Federativi delle associazioni trasmettono annualmente, ai Responsabili delle C.O. territorialmente competenti, i nominativi dei soccorritori con l’indicazione dell’abilitazione in possesso. L’iter formativo del personale sia volontario sia dipendente della C.R.I., stabilito dal Regolamento istitutivo dell’Ente, risulta conforme a quello previsto per il livello avanzato. La relativa certificazione viene rilasciata dalla Direzione Sanitaria Regionale della C.R.I.

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