Quando e come pagare

March 20, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
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 QUANDO E COME PAGARE? Per l’anno 2012 si può pagare l’IMU dovuta in due diverse modalità, di cui una in tre rate riservata esclusivamente all’abitazione principale e utilizzabile in alternativa al versamento in due rate: IN DUE RATE (per tutti gli immobili)

IN TRE RATE (solo per l’abitazione principale e le sue pertinenze)

PRIMA RATA: entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato) deve essere pagato il 50% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota base dello 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze, dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili

PRIMA RATA: entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato) deve essere pagato un terzo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota base dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le sue pertinenze

SECONDA RATA: entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla precedente rata. Per il calcolo di questa rata dovranno essere utilizzate le aliquote effettivamente deliberate dal Comune per le fattispecie relative ai propri immobili.

SECONDA RATA: entro il 17 settembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato un terzo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota base dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le sue pertinenze TERZA RATA: entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato il rimanente, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulle precedenti rate. Per il calcolo di questa rata dovrà essere utilizzata l’aliquota effettivamente deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le sue pertinenze.

NON E’ AMMESSO IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE L’importo da pagare deve essere arrotondato: • per difetto all’Euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi; • per eccesso all’Euro superiore se la frazione è maggiore di 49 centesimi. Il pagamento non deve avere luogo se l’imposta da versare, su base annua, è inferiore a euro 12,00.

L’ACCONTO Il versamento dell’ACCONTO (vale a dire la prima rata, nel caso di versamento in due rate, oppure la prima e la seconda rata, nel caso di versamento in tre rate) è possibile SOLO ATTRAVERSO IL MODELLO F24, presso uffici postali o banche. L’utilizzo del modello F24 è gratuito e non comporta spese di commissione. NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO UTILIZZATO IL BOLLETTINO POSTALE VALIDO PER L’ICI

Comune per l’abitazione principale e le sue pertinenze.

NON E’ AMMESSO IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE L’importo da pagare deve essere arrotondato: • per difetto all’Euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi; • per eccesso all’Euro superiore se la frazione è maggiore di 49 centesimi. Il pagamento non deve avere luogo se l’imposta da versare, su base annua, è inferiore a euro 12,00.

L’ACCONTO Il versamento dell’ACCONTO (vale a dire la prima rata, nel caso di versamento in due rate, oppure la prima e la seconda rata, nel caso di versamento in tre rate) è possibile SOLO ATTRAVERSO IL MODELLO F24, presso uffici postali o banche. L’utilizzo del modello F24 è gratuito e non comporta spese di commissione. NON DEVE ESSERE IN ALCUN MODO UTILIZZATO IL BOLLETTINO POSTALE VALIDO PER L’ICI Il codice identificativo del Comune di Firenze è D612. Questi sono i codici tributo, da riportare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24: TIPOLOGIA IMMOBILI Abitazione principale e pertinenze Fabbricati rurali ad uso strumentale Terreni Aree fabbricabili Altri fabbricati

CODICE TRIBUTO IMU

CODICE TRIBUTO IMU

3912 3913 3914 3916 3918

non prevista non prevista 3915 3917 3919

quota per il Comune

quota per lo Stato

IL SALDO

IL SALDO

In occasione della rata di SALDO, prevista per dicembre, deve esser pagata la rimanente imposta dovuta, a conguaglio di quanto già pagato nel corso dell’anno. InPer occasione della rata di SALDO, prevista per dicembre, deve esser pagata la rimanente imposta dovuta, a il calcolo finale dell’imposta, però, si deve ricordare di applicare le seguenti aliquote, conguaglio di quanto già pagato corso dell’anno. definitivamente approvate dalnel Comune di Firenze (delib. Cons. Com. n. 2012/C/00051)

Per il calcolo finale dell’imposta, però, si deve ricordare di applicare le seguenti aliquote, approvate Cons. n. 2012/C/00020) dal Comune diORDINARIA Firenze (delib. ALIQUOTA per tutti gli Com. immobili, esclusi quelli previsti nelle lettere successive 1,06 % a) IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 13, comma 8, della legge 214/2011 0,20 % per tutti gli immobili, esclusi quelli previsti nelle lettere successive 0,99 % 1,06 b)ALIQUOTA IMMOBILI ORDINARIA ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (comprese le fattispecie 0,40 % assimilate di RURALI cui all’ art. 4, comma e all’art. 5, comma 3 di delcui Regolamento per l’applicazione dell’IMU) a) IMMOBILI AD USO3STRUMENTALE all’art. 13,Comunale comma 8, della legge 214/2011 0,20 % c) ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge b) IMMOBILI ADIBITI ADpresente ABITAZIONE RELATIVE le fattispecie 0,76 % 0,40 % 431/98. Per espresso richiamo in tale norma,PRINCIPALE questa aliquota è E applicabile anche aiPERTINENZE contratti concordati(comprese di cui al successivo assimilate di cui all’ art. 4, comma 3 e all’art. 5, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU) art. 5 . c)d)ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO, 2, comma UNITÀ’ ABITATIVE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALIai sensi A/2, dell’art. A/3, A/4, A/5 3, E della A/7 Legge IN 431/98 0,76 % RELAZIONE ALLE QUALI SUSSISTA UN PROVVEDIMENTO DI SFRATTO ESECUTIVO PER d) IMMOBILI TENUTI A DISPOSIZIONE DA ALMENO UN ANNO 1,06 % MOROSITÀ, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicata limitatamente al 0,99 % periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione delloche, sfratto Si avverte, inoltre relativamente al saldo, la legge prevede la possibilità che entro il 10 dicembre 2012

– cone) uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – vengano modificate le aliquote base al fine di IMMOBILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI C/1 E C/3 DIRETTAMENTE UTILIZZATI assicurare allo Stato il gettito IMU complessivo questo previsto il 2012. LAVORATIVA 1,04% DAL PROPRIETARIO SOGGETTO PASSIVO IMU da PER L’ESERCIZIO DI per UN’ATTIVITÀ O COMMERCIALE

La legge prevede anche che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento dell’IMU – oltre che tramite il modello F24, secondo le modalità alsopra – potrà essere effettuato apposito Si avverte, inoltre che, relativamente saldo, descritte la legge prevede la possibilità che entro tramite il 10 dicembre 2012bollettino – postale, il cui modello ed istruzioni verranno successivamente approvate con decreto Ministero con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – vengano modificate le aliquote base al del fine di assicurare alloeStato il gettito IMU complessivo da questo previsto per il 2012. dell’Economia Finanze. legge prevede anche che, a decorrere dal 1° dicembre il versamento dell’IMU – oltre chepotranno tramite il essere InLaconsiderazione di quanto detto sopra e delle 2012, possibili novità normative che modello F24, secondo le modalità sopra descritte – potrà essere effettuato tramite apposito bollettino introdotte nel corso dell’anno, si invita ad aggiornarsi in occasione del pagamento del saldo postale, per il cuiil prossimo modello eddicembre. istruzioni verranno successivamente approvate con decreto del Ministero previsto dell’Economia e Finanze.

In considerazione di quanto detto sopra e delle possibili novità normative che potranno essere introdotte nel corso dell’anno, si invita ad aggiornarsi in occasione del pagamento del saldo previsto per il prossimo dicembre.

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